(approvato dalla GIUNTA il 2 – 8 – 2014 e da recepire al prossimo CONSIGLIO NAZIONALE)
CRITERI E MODALITA’ DI AMMISSIONE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI
TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI
Art 1- Come enunciato nell’ art. 2 e art 3 dello Statuto, l’UCN, nel sostenere l’insieme del neopaganesimo italiano in tutte le sue articolazioni, pur non rappresentandolo nella sua totalità, accoglie differenti categorie di organizzazioni neopagane: associazioni, templi e gruppi, tra cui congreghe, cerchi, boschetti, clan che ne condividano le finalità.
Art 2 – Come enunciato nell’art.15 dello Statuto, queste organizzazioni devono essere impegnate istituzionalmente e prevalentemente nell’insegnamento e/o nella pratica della Wicca, del Druidismo, del Neopaganesimo in genere ed altre sue correnti specifiche, e comunque possono unirsi all’UCN tutti quei gruppi che si richiamano a linee di insegnamento riconosciute valide nell’ambito della propria tradizione; alcune di tali organizzazioni svolgono esclusivamente attività di pratica e/o di formazione dei sacerdoti, altre sono orientate a svolgere anche attività più propriamente culturali e/o sociali.
TITOLO 2 – ASSOCIAZIONI
Art 3 – In applicazione di quanto stabilito nell’art.15 dello Statuto, le Associazioni che richiedono di associarsi all’UCN devono possedere congiuntamente i seguenti fondamentali requisiti:
a)struttura e organizzazione risultante da atto scritto (scrittura privata o atto pubblico) avente data certa (Statuto);
b)svolgimento di attività senza scopo di lucro e prevalentemente rivolta alla pratica e alla diffusione del principi del neopaganesimo e delle sue correnti, con particolare riferimento ai tre principi della art. 9.
c) Eventuale indicazione della corrente di appartenenza se non genericamente neopagana, come Wicca, Druidismo, accettazione dell’art. 10 relativamente ai principi della Wicca e dell’art.11 relativamente ai principi del druidismo, indicazione delle eventuali linee di trasmissione se presenti, oppure se corrente diversa, indicazione dei principi e dello sviluppo storico e dei referenti a livello nazionale ed internazionale, e delle eventuali linee di trasmissione se presenti
d) Presenza di eventuali sacerdoti iniziati o altrimenti riconosciuti all’interno dell’associazione o dei responsabili delle attività spirituali;
e) Pratica all’interno e all’esterno della propria associazione di un comportamento etico rivolto al rispetto
f) Il gruppo si impegna a partecipare attraverso il suo rappresentate/i alle scadenze associative dell’UCN (Consiglio nazionale almeno una volta all’anno, celebrazione del Solstizio d’Estate, Assemblea nazionale se prevista nell’anno).
Art. 4 – Le associazioni che intendono associarsi devono inviare domanda scritta all’UCN, nella persona del Presidente, come specificato all’art. 15 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Atto costitutivo (Statuto) dal quale risulti la finalità, la corrente d’insegnamento, gli organi associativi e la sede. L’associazione deve inoltre prevedere a statuto o da regolamento interno approvato dagli organi competenti la tenuta di un libro degli Associati e dei verbali delle Assemblee;
b) Copia del codice fiscale dell’associazione e/o della partita IVA.
c) Delibera del consiglio direttivo dell’associazione di aderire all’UCN.
d) Nominativi e dati anagrafici dei componenti degli organi associativi (direttivo, eventuali collegi dei revisori e/o probiviri) e contatti dell’Associazione.
e) Copia della carta d’identità del legale rappresentante.
f) Profilo di eventuali sacerdoti iniziati o altrimenti riconosciuti all’interno dell’associazione o dei responsabili delle attività spirituali.
g) Dichiarazione scritta della/e persona/e che si assumono la responsabilità della direzione delle attività spirituali del gruppo (celebrazioni, riti di passaggio, ecc.);
h) Indicazione di un referente e dichiarazione di disponibilità dell’associazione e dello stesso ad essere eventualmente contattati da un delegato del UCN a fini conoscitivi e per aiutare nella procedura di ammissione.
i) Eventuale indicazione relativa ai locali in cui si svolgono gli insegnamenti e le pratiche previste dallo Statuto, e/o eventuale indicazione di tempio annesso come luogo di culto.
j) Versamento della quota associativa.
TITOLO 3 – GRUPPI
Art 5 – In applicazione a quanto stabilito nell’art 15 dello statuto, l’UCN consente l’ammissione dei gruppi pur non essendo soggetti di diritto dotati di autonomia anche parziale, ma insieme di singoli. In questo senso nel rispetto del diritto l’associazione all’UCN di un gruppo è qualificabile come associazione individuale di un insieme di persone che ne fanno domanda contestuale. Il numero minimo di persone per la costituzione di un gruppo è stabilito nel numero di 3 componenti. Un gruppo per l’UCN è un insieme di persone che interagiscono in modo ordinato, sulla base di aspettative di natura spirituale e religiosa che siano condivise, che riguardino cioè il rispettivo comportamento dei membri del gruppo. Status e ruoli dei membri all’interno di un gruppo sono interrelati. Nel neopaganesimo e secondo l’art 15 nella denominazione di gruppi ricadono congreghe, cerchi boschetti, clan, ecc.
Art 6 – I gruppi che richiedono di associarsi all’UCN devono possedere congiuntamente i seguenti fondamentali requisiti:
a) Principi e regolamento del gruppo, o dichiarazione di intenti, risultante da documento scritto dove compaiano il nome del gruppo (o l’acronimo), la corrente di appartenenza, le finalità del gruppo, il giorno di costituzione del gruppo.
b) Lo svolgimento delle attività deve essere rivolto prevalentemente rivolto alla pratica e alla diffusione del principi del neopaganesimo e delle sue correnti, con particolare riferimento ai tre principi della art. 9.
c) L’attività deve essere svolta con continuità da almeno sei mesi.
d) Eventuale indicazione della corrente di appartenenza se non genericamente neopagano, come Wicca, Druidismo, accettazione dell’art. 10 relativamente ai principi della Wicca e dell’art.11 relativamente ai principi del druidismo, indicazione delle eventuali linee di trasmissione se presenti, oppure se corrente diversa, indicazione dei principi e dello sviluppo storico e dei referenti a livello nazionale ed internazionale, e delle eventuali linee di trasmissione se presenti.
e) Presenza di eventuali sacerdoti iniziati o altrimenti riconosciuti all’interno dell’associazione o dei responsabili delle attività spirituali;
f) Pratica all’interno e all’esterno della propria associazione di un comportamento etico rivolto al rispetto
g) Il gruppo si impegna a partecipare, alle scadenze associative dell’UCN (Consiglio nazionale almeno una volta all’anno, celebrazione del Solstizio d’Estate, Assemblea nazionale se prevista nell’anno).
Art. 7 – I gruppi che intendono associarsi devono inviare domanda scritta all’UCN, nella persona del loro referente, come specificato all’art. 15 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Copia dei principi e regolamento del gruppo, o dichiarazione di intenti, risultante da documento scritto dove compaiano il nome del gruppo (o l’acronimo), la corrente di appartenenza, le finalità del gruppo, la data di costituzione del gruppo, tale documento dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
b) Lista degli aderenti che dovrà essere rinviata una volta all’anno oppure ogni sei mesi qualora intervengano delle variazioni.
c) Schede di iscrizione individuali dei partecipanti (vedi moduli associativi individuali) corredate di documento di identità qualora le iscrizioni non siano prese direttamente da un delegato o altro responsabile, che andranno rinnovate una volta all’anno.
d) Profilo di eventuali sacerdoti iniziati o altrimenti riconosciuti all’interno del gruppo o dei responsabili delle attività spirituali.
e) Dichiarazione scritta della/e persona/e che si assumono la responsabilità della direzione delle attività spirituali del gruppo (celebrazioni, riti di passaggio, ecc.);
f) Relazione sulle attività svolte nei mesi precedenti (celebrazioni, attività di meditazione, studio, ecc.);
g) Indicazione di un referente e dichiarazione di disponibilità del gruppo e dello stesso ad essere eventualmente contattati da un delegato del UCN a fini conoscitivi e per aiutare nella procedura di ammissione.
h) Versamento della quota associativa.
TITOLO 4 – TEMPLI
Art. 8 – I gruppi che utilizzano un luogo fisico permanente in cui si ritrovano abitualmente per le celebrazioni e la pratica, possono richiedere di unirsi in qualità di Tempio. Oltre ai requisiti del gruppo e alla documentazione comprovante l’esistenza del gruppo di cui all’art 7, è necessario aggiungere copia atto di proprietà, contratto d’affitto o comodato d’uso gratuito del luogo in questione indicandone l’ubicazione qualora il luogo non sia tutto adibito a tempio e sia diviso in diverse aree e allegando delle immagini fotografiche (anche digitali) che qualifichino l’esistenza effettiva del luogo di culto.
TITOLO 5 – VERIFICHE e AMMISSIONE
Art. 9 – Il presidente dell’UCN, coadiuvato dalla Giunta, esamina le domande di ammissione e, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento, affida l’incarico di valutarne la sussistenza e la validità della documentazione a tre persone, anche se non componenti della Giunta. Esse devono essere provenienti dalle associazioni, gruppi, templi provenienti dall’UCN, preventivamente individuate dalla Giunta stessa anche in base alla vicinanza geografica.
Art. 10 – Gli incaricati provvedono a nominare tra di loro un delegato per contattare l’associazione, o il gruppo o il tempio nella persona del rappresentante legale o del referente indicato, e questi contatta l’organizzazione e il gruppo e si riserva di seguire le sue attività anche attraverso mezzi telematici (videoconferenze, videochat, ecc.), coadiuvandoli, se necessario, nel correggere eventuali errori e cercando di favorire con tutti i mezzi possibili l’organizzazione o il gruppo nell’espletamento corretto delle pratiche e suggerendo eventualmente anche modifiche organizzative, statutarie o dei propri regolamenti. Le relative spese saranno a carico della struttura richiedente, compatibilmente alle sue possibilità economiche. Gli incaricati terminano il loro lavoro entro un massimo di tre mesi da quando hanno ricevuto l’incarico, consegnando al Presidente una relazione scritta che completa la pratica di ammissione.
Art 11 – La Giunta delibera relativamente alle domande di ammissione, almeno due volte l’anno, sulla base delle relazioni redatte dagli incaricati che hanno seguito le domande di ammissione e, se necessario, richiede ulteriori informazioni o chiarimenti all’organizzazione, anche invitando i loro rappresentanti a partecipare ad una riunione della Giunta. Le risposte dovranno pervenire in un termine non superiore a sessanta giorni.
Art. 12 – La giunta entro trenta giorni dalla delibera, dovrà darne comunicazione al Presidente dell’Associazione o al responsabile del gruppo/tempio ammessi, e agli altri Gruppi e Associazioni iscritti allUCN.
Art. 13 – Qualora la domanda di ammissione venga rigettata, la quota associativa verrà contestualmente resa.
TITOLO 6 – IMPEGNI RICHIESTI AGLI ASSOCIATI
Art. 14 – Gruppi, associazioni e templi associati sono tenuti a:
a) rispettare, nello svolgimento dell’attività, quanto indicato nell’art. 8 e 9 dello Statuto dell’UCN e tutto quanto è compatibile con l’etica buddhista;
b) Partecipare regolarmente alle scadenze associative (Consigli nazionali annuali, celebrazione della festa del Solstizio, Assemblea nazionale);
c) Collaborare con tutti gli altri associati all’UCN;
d) Inviare alla Segreteria dell’UCN, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta l’anno precedente, per documentare la qualità e la continuità della vita associativa e del gruppo, e inviare con congruo anticipo, copia dei programmi e delle principali iniziative da svolgere se si desidera vengano pubblicate negli organi di informazione dell’UCN
e) Pagare regolarmente le quote associative;
f) Informare tempestivamente l’UCN di ogni modifica dei requisiti forniti all’atto dell’ammissione.
g) Le associazioni (e i gruppi) aggiungono, nei modi e nei tempi opportuni, alla loro dizione associativa la dicitura: “Associato all’Unione Comunità Neopagane” o analoga espressione o per apposizione del simbolo nei propri organi di informazione, moduli iscrizione, ecc.
TITOLO 7 – CRITERI DI ESCLUSIONE
Art. 15- L’esclusione può avvenire nei confronti di un Associazione o di un Gruppo a seguito di una o più delle seguenti cause:
a) non possegga più i requisiti indicati agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento e che risulti inattivo per un periodo superiore a dodici mesi;
b) non partecipi alla vita associativa dell’UCN (assenza consecutiva a due Consigli e/o a due Celebrazioni consecutive del Solstizio). Non è ammessa la partecipazione per delega ad altro gruppo o associazione per due eventi consecutivi;
c) Non paghi la quota associativa per due annualità consecutive;
d) non ottemperi alle disposizioni delle deliberazioni adottate dagli organi associativi dell’UCN con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;
e) attui comportamenti incompatibili con l’etica e gli insegnamenti del neopaganesimo, arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali, all’UCN, ovvero fomenti al suo interno gravi dissidi e disordini.
Art. 16 – L’associazione, gruppo o tempio interessato sarà convocato ad una Giunta per i necessari chiarimenti
Art 17 – Per i paragrafi a) ed e) dell’art. 15 la Giunta richiederà il parere consultivo al Consiglio dei Saggi
Art 18 – La Giunta delibera, sulla base della documentazione in suo possesso, l’esclusione dell’Associazione, Gruppo o Tempio e la comunica, entro trenta giorni, al rappresentante legale dell’associazione o al referente del gruppo, e agli altri associati.
TITOLO 8 – INVO DELLA DOCUMENTAZIONEA
Art. 20 – I documenti possono essere spediti tramite:
email segreteria@neopaganesimo.it
oppure spediti alla sede amm.va presso : UNIONE COMUNITà NEOPAGANE – Tempio della Luna – Via Prospero Finzi 6 – 20126 Milano
In caso di rigetto dell’iscrizione la quota verrà interamente rimborsata.
L’iscrizione parte a far data dall’approvazione della Giunta.
TITOLO 9 – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 21 – La quota di iscrizione
(l’anno associativo inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre)
- € 100,00 fino a 30 iscritti e per tutti i gruppi
- € 200,00 tra i 30 e i 100 iscritti
- € 300,00 tra i 100 e i 200 iscritti
- € 400,00 tra i 200 e i 500 iscritti
- € 500,00 sopra i 500 iscritti