Statuto dell’Unione Comunità Neopagane

TITOLO I – COSITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – E’ costituita l’Unione di associazioni e di gruppi wicca, druidici e/o neopagani italiani, denominata “Unione Comunità Neopagane”, in forma abbreviata “UCN”, in Italia, con sede legale in Milano.

Art. 2 – L’Unione Comunità Neopagane – in forma abbreviata “UCN” – è un ente di religione e di culto, di istruzione, di cultura e assistenza, con essenziale fine di religione e di culto.

Art. 3 – L’UCN e’ un ente costituito da associazioni, templi e gruppi, tra cui congreghe, cerchi, boschetti, clan che ne condividano le finalità.

Art. 4 – L’UCN non rappresenta nessuna corrente wicca, druidica e neopagana in particolare, ma si propone di sostenere l’insieme del movimento neopagano italiano nel rispetto di tutte le tradizioni in tutte le sue articolazioni.

Art. 5 – La durata dell’UCN è a tempo indeterminato, salvo scioglimento con deliberazione adottata da almeno quattro quinti dei propri associati.

Art. 6 – L’UCN ha le seguenti finalità:
– riunire ed assistere i diversi gruppi wicca, druidici e neopagani italiani;
– contribuire alla diffusione degli insegnamenti e delle dottrine wicca, druidiche e neopagane nelle loro diverse accezioni e tradizioni, in particolare con azioni di sostegno, incoraggiamento e coordinamento delle iniziative dei diversi gruppi e associazioni esistenti;
– sviluppare la collaborazione fra i gruppi delle varie associazioni wicca, druidiche e neopagane;
– favorire il dialogo con le altre comunità religiose e in generale con i centri di impegno spirituale, come pure con istituzioni culturali, su argomenti di interesse comune;
– coltivare i rapporti con altre organizzazioni wicca, druidiche e neopagane italiane ed internazionali;
– gestire o promuovere attività didattiche sulla Wicca, il Druidismo, e altre correnti del Neopaganesimo, nel contesto della storia delle religioni.

Art. 7 – L’UCN è apolitica e non ha finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente né in altro modo per i suoi membri, collaboratori e dirigenti.

TITOLO II – ORDINAMENTO DELLA CONFESSIONE

Art. 8 – Nella Wicca, nel Druidismo e nel Neopaganesimo in genere, similmente alle altre realtà europee e mondiali, il culto è professato soprattutto con rituali pubblici e privati legati alle antiche festività pagane per lo più connesse col ciclo stagionale, la celebrazione del ciclo lunare, sedute di visualizzazione e meditazione, viaggi sciamanici. Vengono officiati inoltre cerimonie di Unione delle Mani (matrimonio), rituali di benvenuto per i nuovi nati, e funerali. Inoltre, a seconda della corrente, possono essere celebrate cerimonie di iniziazione e di ordinazione.

Art. 9 – L’attività di culto è integrata con insegnamenti basati sui principi cardine su cui si fonda il neopaganesimo, come è inteso da questa e altre organizzazioni come la Pagan Federation (Federazione Pagana) e la Pagan Federation International (Federazione Pagana Internazionale), tali principi vengono riconosciuti nei seguenti tre punti:
– Amore e Affinità con la Natura. Reverenza nei confronti della forza vitale e dei suoi cicli di morte e rinascita che perennemente si rinnovano.
– Un’etica positiva in cui l’individuo è responsabile della scoperta e dello sviluppo della propria autentica natura in armonia con l’ambiente esterno e la comunità. Questo principio è spesso indicato dall’espressione “Fa’ ciò che vuoi, finche’ non danneggi nessuno”.
– Il riconoscimento del Divino che trascende il genere e di cui si riconosce altresì sia l’aspetto femminile sia quello maschile.

Art. 10 – Per quanto riguarda la Wicca, essa si definisce ulteriormente secondo le caratteristiche individuate, tra gli altri, dal prof. Ronald Hutton nel testo The Triumph of the Moon, Oxford University Paperback, pagg. 391 – 399, di seguito brevemente riassunte:
1) Aspira a far emergere e valorizzare la divinità negli esseri umani.
2) Abolisce la tradizionale distinzione della cultura occidentale tra religione e magia.
3) E’ una religione misterica, o un insieme di religioni misteriche.
4) La sua essenza sta nella rappresentazione creativa del rituale.
5) E’ eclettica e versatile

Art. 11 – Per quanto riguarda il Druidismo esso si definisce ulteriormente nei principi espressi, tra gli altri, nel Preambolo (Foreword) al documento di
Costituzione del Druid Network – The Constitution Of The Druid Network – di cui, fatta salva la riformulazione del punto 1, riassumiamo citando i
primi tre articoli:
1) Il Druidismo era la tradizione spirituale delle popolazioni che abitavano, nel periodo di massimo splendore della cultura celtica (IV-III secolo a. C.), un’ampia area dell’Europa, dalle Isole britanniche fino al bacino del Danubio, passando per l’arco alpino, oltre ad alcuni insediamenti, talora isolati, più a sud, frutto dell’espansione verso le penisole iberica, italica e anatolica.
2) a) Essendo un’antica religione pagana, il Druidismo è basato su una relazione reverenziale e sacra, improntata a rispetto e rettitudine, tra la terra e i suoi abitanti. Nella sua personale espressione il moderno Druidismo è interazione tra un individuo e gli spiriti di natura che ne perpetuano l’eredità’ spirituale, culturale e letteraria.
b) Da questa reverenza scaturisce un altro dei fondamenti della pratica druidica, la venerazione degli antenati, considerati sacri.
c) Attraverso questa reverenza, inoltre, la pratica druidica mira alla comprensione dei cicli e delle caratteristiche della natura all’interno di uno specifico ambiente naturale, al di là degli esseri umani, riconoscendo e onorando la piena sacralità delle forze della natura.
3) La pratica del Druidismo si esplica nella percezione di una profonda connessione con questa terra e la sua cultura.

Art. 12 – Per quanto riguarda tutte le altre correnti neopagane non esplicitamente citate, oltre ai tre principi comuni di cui sopra, esse si precisano secondo i propri documenti e statuti delle associazioni che le rappresentano e nel rispetto del presente Statuto, riconosciuto come linea guida.

Art. 13 – Tutte le realtà aderenti inoltre convengono:
– Di rifiutare la violenza in qualunque sua forma, e di ripudiare pertanto qualunque forma politica totalitaria e liberticida.
– Di rifiutare qualunque forma di proselitismo e mancanza di rispetto verso la religiosità altrui, così come qualsiasi altro atteggiamento che inciti all’odio religioso.
– Di occuparsi esclusivamente di spiritualità neopagana, wicca e druidica, e di informazione e tematiche inerenti alla stessa, relegando qualunque dibattito di tipo politico alla dimensione dell’individuo, e quindi al di fuori degli scopi di questo organismo.

Art. 14 – I ministri di culto sono denominati genericamente sacerdotesse o sacerdoti, o specificamente a seconda della corrente, druidi, druidesse, gran sacerdoti o gran sacerdotesse, anziani, ecc.

TITOLO III – SOCI

Art. 15 – Possono associarsi all’UCN, facendone richiesta, le associazioni costituite o i gruppi (cerchi, congreghe, boschetti, clan, ecc.) o altri enti impegnati nell’insegnamento e/o nella pratica della Wicca, del Druidismo, del Neopaganesimo in – 8 -genere ed altre sue correnti specifiche, e comunque tutti quei gruppi che si richiamano a linee di insegnamento riconosciute valide nell’ambito della propria tradizione. Le associazioni e gli enti devono essere regolarmente costituiti e funzionanti nel territorio italiano e non avere scopo di lucro. I gruppi devono documentare la propria attività. L’UCN si riserva ogni ulteriore accertamento sull’attività del gruppo o dell’associazione stessa.
Art. 16 – I soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall’UCN, a partecipare all’Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale attraverso la nomina dei loro rappresentanti, e ad accedere alle cariche associative della Giunta; non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Unione. I soci hanno il dovere di partecipare alle attività dell’UCN, rispettare lo Statuto e i regolamenti interni di cui l’UCN voglia eventualmente dotarsi, rispettare le decisioni assunte dagli organi sociali e rispettare gli eventuali accordi dell’UCN con la Repubblica Italiana o con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 17 – Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Unione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 18 – Sono soci fondatori e attualmente parte dell’UCN le seguenti Associazioni:
Associazione Culturale “Clan Antica quercia” -Biella
Associazione di Promozione Sociale “Argiope” – Venezia
“Cerchio delle Antiche Vie Associazione Culturale” – Arezzo
Associazione di Promozione Sociale “Circolo dei Trivi” – Milano
Associazione di Promozione Sociale “Corvo Nuvola” –Milano
Associazione di Promozione Sociale “L’Antico Trivio” – Napoli

Art. 19 – Sono sostenitori dell’UCN tutte le persone fisiche che si iscrivono e aderiscono a titolo individuale versando la quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo per i
sostenitori.

Art. 20 – La qualifica di “sostenitore” è attribuibile a persone fisiche, che hanno particolare interesse per le attività dell’Unione e offrono contributi per sostenerle, ma non hanno l’intenzione o la possibilità di instaurare un rapporto associativo tramite una delle associazioni aderenti. Il sostenitore può essere presente all’Assemblea Nazionale ma non è eleggibile alle cariche sociali. I sostenitori in qualità di aderenti, eleggono una rappresentanza nel Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 21 – Coloro che vogliono aderire all’UCN in qualità di soci ordinari presentano domanda al Consiglio Nazionale; per le Associazioni e per tutti gli altri enti costituiti, la domanda deve essere corredata di Statuto e atto costitutivo registrato, mentre per i gruppi la domanda deve essere corredata con la lista aggiornata degli aderenti e il nome del gruppo. La domanda deve inoltre documentare dettagliatamente l’attività svolta dall’associazione, dall’ente o dal gruppo e l’organizzazione interna; sulla domanda delibera il Consiglio Nazionale.

Art. 22 – La qualifica di socio ordinario si può perdere, oltre che nel caso di scioglimento dell’UCN, per recesso volontario oppure per esclusione che può essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio Nazionale se sono venute a mancare le condizioni di ammissibilità indicate nell’art. 9, e in particolare per comportamenti incompatibili con l’etica wicca o druidica o neopagana, secondo quanto predisposto dal codice etico emanato dagli organi competenti in linea con il suddetto articolo, ed infine nei casi previsti dal art. 2533 del Codice Civile. L’esclusione del socio deve essere comunicata, insieme alle motivazioni, tramite posta raccomandata entro 30 gg. dalla delibera del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV – ORGANI

Art. 23 – Ogni associazione e gruppo (cerchio, congrega, boschetto, ecc.) o altro ente aderente all’UCN conserva la propria autonomia, anche patrimoniale, nei confronti dell’UCN stessa, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione e nei programmi.
Art. 24 – Sono organi dell’UCN:
il Consiglio Nazionale,
la Giunta,
il Presidente,
il Collegio dei Revisori dei conti,
il Collegio dei Saggi

Art. 25 – Il Consiglio Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione, esso e’ composto dai rappresentanti delle Associazioni, degli enti costituiti e dei gruppi facenti parte dell’UCN regolarmente designati. In numero di 2 rappresentanti per le associazioni e gli enti costituiti con più di 30 iscritti in regola con le quote associative, in numero di 3 per le associazioni ed enti costituiti con più di 100 iscritti, in numero di 4 per le associazioni ed enti costituiti con più di 200 iscritti, e in numero di 5 per le associazioni ed enti costituiti con più di 500 iscritti. Per tutti i gruppi e per le associazioni ed enti con meno di 30 iscritti sempre e comunque in numero di un rappresentante. Gli iscritti si riferiscono ai soci in regola con le quote associative nell’esercizio precedente – 13 -all’anno del Consiglio e, per le associazioni di nuova costituzione, agli iscritti effettivi documentabili al mese precedente l’iscrizione. Ogni membro ha diritto ad un voto tranne il rappresentante dei soci sostenitori. Sono valide le deleghe redatte per iscritto, fino ad un massimo di tre a rappresentante.

Art. 26 – Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta che chiama il Segretario per la redazione del verbale di Assemblea. In assenza del Presidente della Giunta viene nominato Presidente del Consiglio Nazionale il Vice Presidente della Giunta o, in assenza di entrambi, il membro più anziano di età della Giunta presente in Assemblea. In assenza del Segretario viene nominato un segretario temporaneo tra i membri del Consiglio. Le delibere consiliari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali, sul quale sono trascritti i bilanci annuali approvati e recare la firma congiunta del Presidente del Consiglio Nazionale e del Segretario del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è convocato per iscritto dal Presidente mediante avviso recante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In prima convocazione il Consiglio Nazionale è valido alla presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E’ prevista la possibilità che un’Associazione esterna o gruppo sia presente tramite osservatori, che partecipano alle attività del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e dei programmi di lavoro. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato altresì quando richiesto da almeno un decimo dei soci.

Art. 27 – Ogni triennio, in coincidenza del rinnovo della Giunta ad opera del Consiglio Nazionale è convocata l’Assemblea nazionale aperta alle persone fisiche, ai sostenitori dell’UCN, ai rappresentanti delle associazioni e ai loro soci. Prima dell’elezione della nuova Giunta da parte del Consiglio Nazionale i soci sostenitori possono riunirsi ed eleggere un singolo loro rappresentante nel Consiglio Nazionale. Il rappresentante dei soci sostenitori non ha diritto di voto nel Consiglio Nazionale.

Art. 28 – Il Consiglio Nazionale elegge fra i propri componenti, per un triennio, la Giunta per la gestione ordinaria e straordinaria dell’UCN, nominando il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i consiglieri. L’elezione deve assicurare un’adeguata rappresentanza delle diverse correnti e tradizioni, adottando a tale scopo le piu’ opportune procedure. I Consiglieri, fatta eccezione per il rappresentante dei soci sostenitori, devono essere membri di associazioni o gruppi aderenti all’UCN. Il Consiglio Nazionale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, in carica per un triennio che verrà votato a maggioranza. Il Consiglio Nazionale elegge il Collegio dei Saggi composto da tre membri, in carica per un triennio che verrà votato a maggioranza.

Art. 29 – Il Presidente – che deve far parte di una associazione aderente all’UCN, oltre ad essere – 16 -cittadino italiano ed avere la residenza nello Stato – ha la rappresentanza legale dell’UCN, convoca il Consiglio Nazionale almeno una volta all’anno, e la Giunta almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due membri; non può essere rieletto per più di due trienni e non può detenere altre cariche di legale rappresentanza all’interno delle associazioni che aderiscono all’UCN. Il Presidente rappresenta l’UCN nelle situazioni che lo richiedono ed in caso di assenza e’ sostituito dal Vicepresidente.
Art. 30 – Compiti del Segretario dell’UCN sono:
* redigere il verbale delle sedute,
* inviare ai soci il verbale di ogni seduta,
* svolgere le funzioni di tesoriere.
Art. 31 – Il Collegio dei Revisori dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Art. 32 – Il Collegio dei Saggi è chiamato a – 17 -giudicare su eventuali divergenze o questioni nate
all’interno dell’UCN, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere. Può accogliere l’eventuale ricorso di un socio espulso dal Consiglio. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 33 – Le attività di tutti i membri della Giunta e del Consiglio Nazionale sono a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive certificabili.

TITOLO V – Patrimonio

Art. 34 – L’UCN provvede al raggiungimento delle proprie finalità mediante la collaborazione, le contribuzioni volontarie e proventi del patrimonio.
Il patrimonio dell’UCN è costituito:
– dalla partecipazione alle quote di entrate fiscali eventualmente assegnate dallo Stato;
– dalle quote sociali versate annualmente dai soci, nella misura stabilita dall’Assemblea;
– da donazioni, lasciti, legati o successioni;
– da altre eventuali offerte anche di terzi, purché’ siano utili per realizzare in piena autonomia i programmi dell’UCN.
La gestione amministrativa ha inizio l’1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre e si basa su bilanci proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 35 – La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta. Essa è uguale per le associazioni con meno di 30 iscritti e i gruppi. Maggiorata del 100% per i gruppi fino 100 iscritti, del 200% per i gruppi fino a 200 iscritti, del 300% per i gruppi fino a 500 iscritti e del 400% per i gruppi di numero superiore a 500. L’Assemblea stabilisce inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota minima per i sostenitori. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 36 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI – Modifiche allo statuto e scioglimento dell’UCN.

Art. 37 – Il presente Statuto può essere modificato solo con decisione esplicita del – 19 -Consiglio Nazionale, approvata con la maggioranza dei due terzi. Le eventuali modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto sono comunicate all’Autorità Tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche. I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza dell’UCN sono comunicati all’Autorità Tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art. 38 – Con lo scioglimento dell’UCN – con il voto favorevole di almeno tre quarti del Consiglio Nazionale da ratificarsi in seconda seduta – il patrimonio restante sarà devoluto dall’Assemblea obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39 – Diritti e doveri del presente statuto si applicano, a norma di Legge, ai soci ordinari dell’UCN in regola con le quote associative.

Art. 40 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.